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3. Verifiche dei requisiti speciali

Per espressa previsione normativa, costituisce causa di esclusione la mancata o tardiva comprova dei requisiti in sede di verifica ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice. Per quanto concerne l'aggiudicatario ed il secondo in graduatoria trova applicazione quanto disposto dal secondo comma del medesimo articolo.

Nei casi in cui le stazioni appaltanti si avvalgono della facolt� di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'art. 62, comma 1, � invece prescritto (art. 48, comma 1-bis) che i candidati presentino gi� in fase di offerta la documentazione a comprova dei requisiti di capacit� economico- finanziaria e tecnico organizzativa indicata nel bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

In via preliminare, � da rilevare che l'art. 46 e l'art. 48 rispondono a presupposti e finalit� differenti, giacch� il primo tende a delimitare le ipotesi di esclusione delle imprese dalle gare, mentre il secondo, al fine di tutelare la correttezza e speditezza del procedimento di gara, tende a preservare la specifica gara dalla partecipazione di imprese non adeguate.

Le stazioni appaltanti individuano nel bando o nella lettera di invito i mezzi di prova richiesti per dimostrare la veridicit� di quanto dichiarato. Valgono, in proposito, le indicazioni fornite dall'Autorit� mediante la determinazione n. 5 del 21 maggio 2009 "Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006'.

Circa la verifica ex art. 48, sono stati sollevati dubbi sulla perdurante applicabilit� della stessa alle microimprese, piccole e medie imprese (MPMI)1 a seguito di quanto sancito dal comma 4 dell'art. 13 della L. 11 novembre 2011, n. 180 (cd. Statuto delle imprese), secondo cui �la pubblica amministrazione e le autorit� competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneit� previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonch� la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno�. In particolare, non � chiaro se il citato art. 13 abbia inteso modificare l'ambito soggettivo di operativit� della verifica a campione, sottraendo a detta verifica le MPMI. Parimenti discusso � il significato del riferimento letterale dell'art. 13 ai "requisiti di idoneit�", che sembrerebbe estendere un simile regime derogatorio alla verifica dei requisiti di carattere generale per i quali le modalit� di comprova sono, tuttavia, disciplinate dall'art. 38 del Codice (mediante il richiamo all'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000). Al riguardo, si osserva che ritenere sempre inoperante la verifica a campione dei requisiti di partecipazione per le MPMI potrebbe condurre alla vanificazione delle esigenze sottese al controllo (quali, ad esempio, scoraggiare dichiarazioni mendaci, evitare alterazioni della soglia di anomalia delle offerte a motivo della partecipazione di soggetti sprovvisti dei requisiti, etc.), oltre che prospettare una possibile lesione del principio di parit� di trattamento nel caso di partecipazione di imprese che non presentano tale qualifica. Secondo una diversa interpretazione, potrebbe ritenersi che l'art. 13, comma 4, incida, in realt�, soltanto sull'operativit� del comma 2 dell'art. 48: la deroga varrebbe, quindi, in fase di aggiudicazione nei confronti del secondo classificato, il quale, qualora non sorteggiato in sede di verifica a campione ed appartenente alla categoria delle MPMI, potrebbe essere esentato dal produrre la documentazione probatoria (adempimento che dovrebbe effettuare soltanto in caso di effettiva aggiudicazione).

Rilevanti appaiono, poi, le disposizioni contenute nell'art. 15 della l. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilit� 2012) che hanno introdotto significative modifiche al d.P.R. n. 445/2000 intese a rafforzare il principio della inutilizzabilit� dei certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, nonch� l'obbligo, per quest'ultima, di acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.

Per essere riconosciuta come MPMI l'impresa deve rispettare le soglie relative al numero di persone occupate ed al fatturato annuo definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

L'art. 48 del Codice, infatti, prevede che la richiesta della documentazione probatoria sia rivolta direttamente all'interessato anzich� acquisita d'ufficio dall'amministrazione o dall'ente pubblico certificante. Secondo l'orientamento sino ad oggi espresso dall'Autorit�, fatto proprio dalla giurisprudenza, si tratta di una norma speciale che comporta, rispetto alla disciplina generale del d.P.R. 445/2000, oneri aggiuntivi a carico dei concorrenti giustificati in virt� del particolare rapporto di tipo negoziale cui la presentazione della documentazione � preordinata e dell'esigenza di assicurare la seriet� dell'offerta unitamente alla celerit� della conclusione del procedimento di verifica.

Detta interpretazione e, pi� in generale, le indicazioni fornite a proposito delle modalit� di verifica dei requisiti, andranno necessariamente riconsiderate in relazione all'entrata in vigore della BDNCP ex art. 6-bis, comma 1, del Codice, dal 1� gennaio 2013. Si rammenta, al riguardo, che l'Autorit� proceder�, ai sensi del comma 2 del citato art. 6-bis, a stabilire con propria deliberazione i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali � obbligatoria l'inclusione della documentazione nella BDNCP, nonch� i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. In base al successivo comma 3, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori saranno tenute a verificare il possesso dei requisiti di partecipazione esclusivamente tramite la BDNCP, a meno che non siano diversi da quelli di cui � prevista l'inclusione nella stessa.