Per espressa previsione normativa, costituisce causa di
esclusione la mancata o tardiva comprova dei requisiti
in sede di verifica ai sensi dell'art. 48, comma 1, del
Codice. Per quanto concerne l'aggiudicatario ed il
secondo in graduatoria trova applicazione quanto
disposto dal secondo comma del medesimo articolo.
Nei casi in cui le stazioni appaltanti si avvalgono
della facolt� di limitare il numero di candidati da
invitare, ai sensi dell'art. 62, comma 1, � invece
prescritto (art. 48, comma 1-bis) che i candidati
presentino gi� in fase di offerta la documentazione a
comprova dei requisiti di capacit� economico-
finanziaria e tecnico organizzativa indicata nel bando o
nella lettera di invito in originale o copia conforme ai
sensi del d.P.R. n. 445/2000.
In via preliminare, � da rilevare che l'art. 46 e l'art. 48 rispondono a presupposti e finalit� differenti,
giacch� il primo tende a delimitare le ipotesi di
esclusione delle imprese dalle gare, mentre il secondo,
al fine di tutelare la correttezza e speditezza del
procedimento di gara, tende a preservare la specifica
gara dalla partecipazione di imprese non adeguate.
Le stazioni appaltanti individuano nel bando o nella
lettera di invito i mezzi di prova richiesti per
dimostrare la veridicit� di quanto dichiarato. Valgono,
in proposito, le indicazioni fornite dall'Autorit�
mediante la determinazione n. 5 del 21 maggio 2009
"Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del d.lgs.
n. 163/2006'.
Circa la verifica ex
art. 48, sono stati sollevati dubbi
sulla perdurante applicabilit� della stessa alle
microimprese, piccole e medie imprese (MPMI)1 a seguito
di quanto sancito dal comma 4 dell'art. 13 della L. 11
novembre 2011, n. 180 (cd. Statuto delle imprese),
secondo cui �la pubblica amministrazione e le autorit�
competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese,
chiedono solo all'impresa aggiudicataria la
documentazione probatoria dei requisiti di idoneit�
previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui l'impresa non sia
in grado di comprovare il possesso dei requisiti si
applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre
2005, n. 246, nonch� la sospensione dalla partecipazione
alle procedure di affidamento per un periodo di un
anno�. In particolare, non � chiaro se il citato art. 13
abbia inteso modificare l'ambito soggettivo di
operativit� della verifica a campione, sottraendo a
detta verifica le MPMI. Parimenti discusso � il
significato del riferimento letterale dell'art. 13 ai
"requisiti di idoneit�", che sembrerebbe estendere un
simile regime derogatorio alla verifica dei requisiti di
carattere generale per i quali le modalit� di comprova
sono, tuttavia, disciplinate dall'art. 38 del Codice
(mediante il richiamo all'art. 43 del d.P.R. n.
445/2000). Al riguardo, si osserva che ritenere sempre
inoperante la verifica a campione dei requisiti di
partecipazione per le MPMI potrebbe condurre alla
vanificazione delle esigenze sottese al controllo
(quali, ad esempio, scoraggiare dichiarazioni mendaci,
evitare alterazioni della soglia di anomalia delle
offerte a motivo della partecipazione di soggetti
sprovvisti dei requisiti, etc.), oltre che prospettare
una possibile lesione del principio di parit� di
trattamento nel caso di partecipazione di imprese che
non presentano tale qualifica. Secondo una diversa
interpretazione, potrebbe ritenersi che l'art. 13, comma
4, incida, in realt�, soltanto sull'operativit� del
comma 2 dell'art. 48: la deroga varrebbe, quindi, in
fase di aggiudicazione nei confronti del secondo
classificato, il quale, qualora non sorteggiato in sede
di verifica a campione ed appartenente alla categoria
delle MPMI, potrebbe essere esentato dal produrre la
documentazione probatoria (adempimento che dovrebbe
effettuare soltanto in caso di effettiva
aggiudicazione).
Rilevanti appaiono, poi, le disposizioni contenute
nell'art. 15 della l. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di
stabilit� 2012) che hanno introdotto significative
modifiche al d.P.R. n. 445/2000 intese a rafforzare il
principio della inutilizzabilit� dei certificati nei
rapporti con la pubblica amministrazione, nonch�
l'obbligo, per quest'ultima, di acquisire d'ufficio le
informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.
Per essere riconosciuta come MPMI l'impresa deve
rispettare le soglie relative al numero di persone
occupate ed al fatturato annuo definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE.
L'art. 48 del Codice, infatti, prevede che la richiesta
della documentazione probatoria sia rivolta direttamente
all'interessato anzich� acquisita d'ufficio
dall'amministrazione o dall'ente pubblico certificante.
Secondo l'orientamento sino ad oggi espresso
dall'Autorit�, fatto proprio dalla giurisprudenza, si
tratta di una norma speciale che comporta, rispetto alla
disciplina generale del d.P.R. 445/2000, oneri
aggiuntivi a carico dei concorrenti giustificati in
virt� del particolare rapporto di tipo negoziale cui la
presentazione della documentazione � preordinata e
dell'esigenza di assicurare la seriet� dell'offerta
unitamente alla celerit� della conclusione del
procedimento di verifica.
Detta interpretazione e, pi� in generale, le indicazioni
fornite a proposito delle modalit� di verifica dei
requisiti, andranno necessariamente riconsiderate in
relazione all'entrata in vigore della BDNCP ex
art.
6-bis, comma 1, del Codice, dal 1� gennaio 2013. Si
rammenta, al riguardo, che l'Autorit� proceder�, ai
sensi del comma 2 del citato art. 6-bis, a stabilire con
propria deliberazione i dati concernenti la
partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte
in relazione ai quali � obbligatoria l'inclusione della
documentazione nella BDNCP, nonch� i termini e le regole
tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la
consultazione dei predetti dati. In base al successivo
comma 3, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori
saranno tenute a verificare il possesso dei requisiti di
partecipazione esclusivamente tramite la BDNCP, a meno
che non siano diversi da quelli di cui � prevista
l'inclusione nella stessa.