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2.4 Ricorso all'avvalimento

L'avvalimento consiste, nella possibilit�, riconosciuta a qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacit� di altri soggetti e ci� indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi.

Il comma 2 dell'art. 49 del Codice detta una disciplina specifica per la documentazione che l'impresa ausiliata deve presentare al fine di partecipare alla procedura di gara, annoverando anche il contratto di avvalimento (lett. f). A riguardo, stante il tenore della norma citata deve ritenersi che il contratto di avvalimento non sia surrogabile con le dichiarazioni rese in sede di gara dall'ausiliario e dall'ausiliato e che i documenti previsti dall'art. 49 del Codice debbano essere allegati dal concorrente a pena di esclusione.

Si rammenta, inoltre, che:

(i) ai sensi del comma 6 dell'art. 49, per i lavori, il concorrente pu� avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione, a meno che il bando di gara ammetta l'avvalimento di pi� imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarit� delle prestazioni e fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art. 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria.

(ii) ai sensi del comma 8 dell'art. 49, in relazione a ciascuna gara non � consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga pi� di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (salvo il caso in cui appartengano allo stesso raggruppamento e, quindi, presentino un'unica offerta). Occorre, altres�, rammentare che, ai sensi del successivo comma 9, il bando pu� ammettere, in relazione alla natura dell' appalto - e, in particolare, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato - che tali imprese possano prestare l'avvalimento nei confronti di pi� di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire l'attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario.

Anche la violazione delle disposizioni succintamente richiamate costituisce causa di esclusione.