L'avvalimento consiste, nella possibilit�, riconosciuta
a qualunque operatore economico, singolo o in
raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una
procedura di gara, facendo affidamento sulle capacit� di
altri soggetti e ci� indipendentemente dai legami
sussistenti con questi ultimi.
Il comma 2 dell'art. 49 del Codice detta una disciplina
specifica per la documentazione che l'impresa ausiliata
deve presentare al fine di partecipare alla procedura di
gara, annoverando anche il contratto di avvalimento
(lett. f). A riguardo, stante il tenore della norma
citata deve ritenersi che il contratto di avvalimento
non sia surrogabile con le dichiarazioni rese in sede di
gara dall'ausiliario e dall'ausiliato e che i documenti
previsti dall'art. 49 del Codice debbano essere allegati
dal concorrente a pena di esclusione.
Si rammenta, inoltre, che:
(i) ai sensi del comma 6 dell'art. 49, per i lavori, il
concorrente pu� avvalersi di una sola impresa ausiliaria
per ciascuna categoria di qualificazione, a meno che il
bando di gara ammetta l'avvalimento di pi� imprese
ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della
peculiarit� delle prestazioni e fermo restando il
divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei
singoli requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi di cui all'art. 40, comma 3,
lettera b), che hanno consentito il rilascio
dell'attestazione in quella categoria.
(ii) ai sensi del comma 8 dell'art. 49, in relazione a
ciascuna gara non � consentito, a pena di esclusione,
che della stessa impresa ausiliaria si avvalga pi� di un
concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria
che quella che si avvale dei requisiti (salvo il caso in
cui appartengano allo stesso raggruppamento e, quindi,
presentino un'unica offerta). Occorre, altres�,
rammentare che, ai sensi del successivo comma 9, il
bando pu� ammettere, in relazione alla natura dell'
appalto - e, in particolare, qualora sussistano
requisiti tecnici connessi con il possesso di
particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo
ambito di imprese operanti sul mercato - che tali
imprese possano prestare l'avvalimento nei confronti di
pi� di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel
bando stesso, impegnandosi a fornire l'attrezzatura
tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario.
Anche la violazione delle disposizioni succintamente
richiamate costituisce causa di esclusione.